IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni  recante  disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data  1°
ottobre 2012, recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 novembre 2010  concernente  l'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.
518,  recante  disposizioni  concernenti  il   riconoscimento   delle
qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa; 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 341,  concernente  riapertura  dei
termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani  e  per
l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare; 
  Visto l'art. 1, commi da 7-bis a 7-quinquies del  decreto-legge  30
dicembre 2015,  n.  210,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla  legge
25 febbraio 2016, n. 21; 
  Rilevato che e' stato presentato alla Camera  dei  deputati,  nella
seduta di mercoledi' 10 febbraio 2016, n. 566,  l'ordine  del  giorno
9/03513-A/004, accolto, che impegna il Governo ad adottare un decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da  7-bis  a  7-quinquies,  del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che preveda modalita',  tempi
e soggetti legittimati a presentare le istanze per il  riconoscimento
delle onorificenze al valor militare e della qualifica di partigiano,
nonche' l'acquisizione del parere  di  un  comitato,  da  costituirsi
presso il Ministero della  difesa  ed  operante  a  titolo  gratuito,
composto da rappresentanti delle Forze armate  e  delle  Associazioni
dei partigiani; 
  Evidenziato, altresi', che il suddetto ordine del giorno impegna il
Governo al recupero,  in  capo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, delle attribuzioni della commissione di secondo  grado,  di
cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  21  agosto
1945, n. 518; 
  Evidenziato, inoltre, che, ai sensi dell'art.  1,  comma  7-quater,
del decreto-legge 30 dicembre  2015,  n.  210,  l'attribuzione  delle
ricompense al valore non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
  Su proposta del Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istanze di concessione di ricompense al valor militare per i  caduti,
  i comuni e le  province  e  per  la  concessione  delle  qualifiche
  partigiane e delle decorazioni al valor militare 
 
  1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per  i
caduti, i comuni e le province e per la concessione delle  qualifiche
partigiane e  delle  decorazioni  al  valor  militare  presentate  al
Ministero della difesa entro il termine del 25 aprile  2016,  fissato
dall'art.  7-bis  del  decreto-legge  30  dicembre  2015,   n.   210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.  21,
sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare  del
Ministero  della  difesa  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione  del   presente   decreto,   corredate   dell'eventuale
documentazione. 
  2. Le eventuali istanze presentate ad amministrazioni  diverse  dal
competente Ministero della difesa sono trasmesse, entro  il  medesimo
termine di cui al comma 1, alla Direzione generale per  il  personale
militare del Ministero della difesa, unitamente  alla  documentazione
gia' prodotta dall'instante e dall'amministrazione ricevente.